IL DIRITTO DI AUTENTICA DELLE OPERE D'ARTE di Pierluigi Farina, Avvocato del foro di Rimini
Sommario: 1. Il diritto di autentica – 2. La distonia tra mercato e diritto: casi.
1. Il diritto di autentica.
Il problema dell’autenticità di un’opera è una questione fondamentale nell’ambito del mercato dell’arte in quanto ogni opera o bene artistico, oltre a possedere un intrinseco valore estetico, ha una sua precisa valenza economica, che dipende direttamente dal certificato di autenticità dell’opera stessa, elemento essenziale per i contratti di compravendita (cfr Pierpaolo Carbone, Studio Lemme, Il diritto di autentica nel mercato dell'arte – 2013).
Regola fondamentale nel mercato dell’arte è quella secondo cui chi vende l'opera deve garantirne l'autenticità: «L’autenticità costituisce probabilmente per il collezionista la qualità più importante di un’opera d’arte. Il rilascio dell’autentica attesta che un’opera abbia un certo valore artistico, attribuendone la paternità ad un determinato artista. Tuttavia, l’autentica ha un valore duplice: sia artistico, sia economico. Infatti, l’assenza di tale documento comporterà una svalutazione del valore dell’opera, al momento della successiva vendita» (cfr Angela Santarelli, Studio Jacobacci, Autenticare le opere d'arte tra diritto e mercato - Collezione da Tiffany – 2015).
L’art. 2 della cd. Legge Pieraccini (L.n.1062/1971) prevedeva al riguardo un obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di autenticità, consistente in una copia fotografa dell’opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l’indicazione della provenienza, sottoscritti dal venditore.
L’attuale disciplina (art. 64, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui “chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”), prevede invece che il venditore consegni la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera. Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione.
Ciò posto, le modalità di attribuzione e di autenticazione di opere sono diverse e variano a seconda che si tratti di un’opera di autore vivente o defunto.
Nel primo caso, è sufficiente richiedere l’autentica alla galleria, se l’acquisto è stato fatto per il suo tramite, ovvero direttamente all’artista il quale, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), ne riconoscerà la paternità
Nel caso in cui, invece, si tratti di autore defunto, viene in rilievo l’art. 23 della Legge sul diritto d’autore, secondo cui, alla morte dell’artista, il diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai suoi eredi (in particolare, dal coniuge superstite e dai figli), quale acquisto iure proprio, o da archivi, fondazioni, o associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi. “
2. La distonia tra mercato e diritto: casi.
Sebbene il diritto preveda alcune disposizioni specifiche in materia di autentica, il mercato segue spesso delle regole diverse. Infatti, al di là di qualsivoglia accertamento giudiziale dell’autenticità dell’opera, sul mercato ciò che conta è la presenza dell’attestazione di autenticità da parte del soggetto che il mercato stesso considera l’“autenticatore di riferimento”. Ad esempio, nel caso dell’artista Mario Sironi, Fino a qualche anno fa, a rilasciare le autentiche c’erano da una parte il figlio dell’artista insieme alla gallerista Claudia Gian Ferrari, dall’altra il professore Francesco Meloni. Il mercato tendeva a privilegiare le autentiche provenienti dal Prof. Meloni. Pertanto, talvolta le autentiche provenienti da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore italiana, ossia i congiunti più stretti, non sono ritenuti sufficienti per il mercato, qualora il mercato richieda che l’autentica provenga da un diverso soggetto o che l’opera sia stata debitamente archiviata.
Esistono dei casi in cui l’artista ha disconosciuto o si è rifiutato di inserire opere già pubblicate in catalogo. Si pensi, ad esempio, al caso di Gerhard Richter che ha disconosciuto alcune opere giovanili realizzate nel periodo in cui frequentava la Düsseldorf Art Academy. In questi casi, l’unica possibilità per il collezionista è quella di esperire un’azione giudiziale per richiedere l’accertamento giudiziale dell’autenticità dell’opera ovvero, qualora si rivalga contro il venditore, richiedere anche la risoluzione o l’annullamento del contratto di vendita, salvo in entrambi i casi il risarcimento dei danni.
Anche nel caso di vittoria della causa, però, non è detto che tutto sia risolto…talvolta l’accertamento giudiziale non è sufficiente per il mercato, dove contano i pareri di coloro che sono riconosciuti quali “autenticatori ufficiali” per un determinato artista. In proposito, si pensi ad un caso statunitense in cui un gruppo di mercanti avevano citato in giudizio il venditore di un’opera chiamata “Rio Nero”, dopo che uno dei più importanti esperti di Alexander Calder l’aveva reputata falsa. Sia in primo grado, sia in appello l’opera fu, al contrario, ritenuta autentica, a dispetto di quanto ritenuto dall’esperto di Calder. L’opera, sebbene dichiarata autentica giudizialmente, risulta invendibile sul mercato. Infatti, mentre per il mercato la parola dell’artista può essere considerata sufficiente, invece per il diritto l’ultima parola spetta al giudice, coadiuvato dai pareri delle perizie tecniche d’ufficio e delle parti. In proposito, due casi giurisprudenziali italiani molto famosi riguardano il noto artista Giorgio De Chirico. Nel celebre caso “Sabatello De Chirico” il proprietario di un’opera intitolata “Piazza Italia” aveva richiesto l’accertamento giudiziale della stessa, dopo che l’artista l’aveva giudicata falsa nel 1946. Ebbene, in primo grado l’opera fu dichiarata autentica, mentre la corte d’appello e la cassazione la giudicarono falsa sulla base di esiti peritali differenti, confermando l’opinione dell’artista. Si noti che le perizie furono disposte nonostante l’artista fosse ancora in vita ed avesse espressamente disconosciuto l’opera. Nel secondo caso l’opera “Souvenir D’Italie II” fu dichiarata falsa giudizialmente, sebbene la firma dell’opera da parte di De Chirico fosse stata autenticata da un notaio.
Concludendo, in materia occorre tener conto della peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall'incertezza intrinseca della sua esatta identità e dal fatto che, soprattutto per le opere più antiche, l’identità e la provenienza dell’opera dipendono spesso da una valutazione, quella dell’esperto, che per quanto diligentemente resa, altro non è se non un giudizio, un'opinione, suscettibile come tale di mutamento.
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