“L’acquisto di opere d’arte on line: rimedi a tutela del collezionista o appassionato d’arte”
di Pierluigi Farina, Avvocato del foro di Rimini Sommario: 1. Premessa – 2. Inquadramento normativo – 3. Forme di tutela per l’acquirente on line di oggetti d’arte – 4. Il diritto di recesso – 5. Conc
Premessa.
Il mercato dell’arte on-line è in continua crescita, a differenza degli scambi d’arte tradizionali che stanno soffrendo di un rallentamento.
Secondo un recente rapporto della Deloittei, con l’aumento degli High Net Worth Individual (HNWI, cioè i possessori di alti patrimoni netti), nei prossimi 10 anni si stima un aumento della allocazione del patrimonio in beni d’arte e collezionabili.
Internet e l’e-commerce, quindi, stanno influenzando in maniera preponderante il mondo e il mercato dell’arte, che hanno visto il proliferare di portali dedicati e di siti di artisti, gallerie, case d’aste e rivenditori, mettendo le ali alle vendite del mercato dell’Arte che cresce a doppia cifra.
L’avvento dell’e-commerce ha permesso di effettuare la vendita delle opere d’arte tramite siti web che funzionano da aggregatori: molte aziende infatti stanno usando Internet per raccogliere opere, prezzi e informazioni in modo da aiutare i collezionisti a trovare le opere e ad acquistarleii.
E’ evidente che il nuovo approccio all’acquisto di oggetti d’arte riflette un nuovo modo di essere collezionisti.
In tale contesto, anche il collezionista o l’appassionato d’arte ha iniziato a muovere i primi passi, rivolgendo la sua qualificata attenzione ai molti portali, blog, siti di valutazione e vendita on line, case d’aste e siti web d’artista e rinviando ad un secondo momento il rapporto “fisico” con il prodotto.
Il tutto a beneficio di una massiccia presenza di informazioni circa le opere, le loro valutazioni, le oscillazioni del mercato, le aggiudicazioni e le procedure di autenticazione o verifica dell’autenticità, che da anni sono rinvenibili in forum, bacheche elettroniche e blog (spesso gratuiti) in cui i naviganti possono reperire (con altrettanta velocità) informazioni, valutazioni e conferme da parte di colleghi appassionatiiii.
Il mercato dell’arte si sta adattando a un pubblico che è sempre più globale, ma anche più istruito e informato. Internet democratizza il mondo dell’arte. Le persone non sono più condizionate dalla loro localizzazione geografica e non fanno affidamento soltanto sugli art advisor per sapere cosa comprare. Il futuro è delle piattaforme d’arte online che offrono più informazioni, mettono a disposizione contenuti nuovi e interessanti e seguono il principio basico ma vitale della qualità prima della quantitàiv.
Ma quale tutela è riservata al collezionista o l’appassionato acquirente di oggetti d’arte on line?
2. Il quadro normativo.
E’ oramai un dato di fatto che il principale acquirente/acquirente/consumatore di opere d’arte online sia un privato, appassionato che si cimenta nei primi acquisti di opere o esperto collezionista.
La tutela riservata all’acquirente/acquirente/consumatore digitale di opere d’arte è la stessa prevista normalmente e disciplinata dal codice del consumo. I principali diritti del collezionista o l’appassionato d’arte che acquista oggetti d’arte on-line si ricavano dalla normativa generale sulla tutela dei consumatori “a distanza”, come vedremo meglio nel proseguo.
Ora, prima di trattare la particolare disciplina di garanzia del commercio elettronico, è il caso di soffermarsi brevemente sui concetti di “e-commerce”, “professionista”, “consumatore” e “bene”.
L’e-commerce è stato definito dal legislatore europeo come “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica”, e comprende tutte le procedure che adottano strumentazioni elettroniche, e non solo le transazioni che avvengono in una rete telematica, che non si esaurisce nello strumento per il contratto tra venditore e acquirente/consumatore, ma si estende a tutte le fasi della distribuzione (con l’unica eccezione della consegna, che rimane governata da principi “fisici” legati alla spedizione).
L’attività di commercio esercitata dal venditore dev’essere professionale ed abituale, cioè non occasionale; deve prevedere l’acquisto di prodotti (nella fattispecie opere d’arte) e dev’essere finalizzata alla successiva rivendita.
Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze “ i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo”. Un’attività che sia svolta in maniera saltuaria e occasionale, come la vendita di alcuni mobili usati, non è invece soggetta alle norme in materia di commerciov.
Limitandoci al B2C (business to consumer), ossia all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, appare significativo come anche il collezionista o l’appassionato d’arte abbia iniziato a muovere i primi passi in questo ambito, rivolgendo la sua qualificata attenzione ai molti portali, blog, siti di valutazione e vendita on line, case d’aste e siti web d’artista.
Gli impianti normativi che disciplinano l’attività di acquisto on line di un’opera d’arte da parte di privato collezionista o appassionato, sono principalmente rappresentati dal D.Lgs.6/9/05 n.206 noto come “Codice del Consumo”, dal D.Lgs.9/4/03 n.70 in tema di disciplina del e-commerce e dall’originale D.Lgs. 1/3/98 n.114 (noto come decreto Bersani).
I tratti comuni della disciplina prevedono che i contratti c.d.”on line”, ovvero stipulati su internet, appartengano alla più ampia categoria dei “contratti a distanza” che trovano regolamento nel menzionato Codice del Consumo che il D.Lgs. n. 185/1999, all’art. 1 1° comma, definisce come «il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un acquirente/consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». La lett. d) dell’ articolo sopra citato circoscrive la tecnica di comunicazione a distanza a «qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del fornitore e del acquirente/consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti»vi. Il contratto a distanza è quindi concluso tra un venditore e un acquirente/consumatore e si perfeziona nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza mediante tecniche di comunicazione a distanzavii.
Lo status dei soggetti coinvolti nel contratto e-commerce, condiziona la disciplina applicabile, specialmente riguardo la tutela della parte qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del Consumo che definisce, all’art.3 lett.a), come “…la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta..”.
Appare dunque chiaro che l’operatività del Codice del Consumo sia rivolto solo ed unicamente a chi, dell’acquisto dell’opera d’arte, non ne faccia un mestiere, una professione, ovvero comunque un’attività anche solo latamente imprenditoriale. Rimangono dunque esclusi dall’ambito di citate garanzie le gallerie, i musei, le scuole d’arte, enti e fondazioni anche pubbliche con finalità di promozione e divulgazione artistica e chi in genere sia dedito (anche con le stesse risorse on line o televisive) alla vendita di opere d’arte.
La definizione di professionista intesa come “…la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”, invero potrebbe sollecitare qualche dubbio in ordine alla sua astratta applicabilità alla figura dell’artista (magari non affermato) che, direttamente impegnato nell’attività creativa, non abbia sviluppato un sistema di vendita cosiddetto professionale. Al riguardo, corre in aiuto all’interprete la disposizione prevista dall’art.4 del D.Lgs.114/98 (c.d. Decreto Bersani) che esclude espressamente l’apparato dei precetti e dei divieti a “…chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte…”viii.
Un ultimo profilo da considerare per garantire l’astratta applicabilità del Codice del Consumo alle fattispecie che qui interessa, è individuare l’oggetto d’arte come vero e proprio bene di consumo, che, dopo qualche iniziale tentennamento, gli interpreti sembrano oggi indirizzati a ritenere che le disposizioni del Codice siano applicabili integralmente anche alle opere d’arte ed agli oggetti di antiquariato.
3. FORME DI TUTELA PER L’ACQUIRENTE ON LINE DI OGGETTI D’ARTE.
La tutela del collezionista e appassionato compratore “digitale”ix è particolarmente approfondita nelle disposizioni contenute nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), le quali, oltre ad coordinarsi ed integrarsi con la normativa comunitaria, disciplinano dettagliatamente alcuni temi di notevole rilevanza, come, ad esempio:
a) le clausole vessatorie;
b) gli obblighi informativi;
c) il recesso e la consegna nella “nuova” versione di cui al D.Lgs. n. 21/2014 (di attuazione della dir. n. 2011/83/UE);
d) le garanzie nella vendita dei beni di consumo.
La disciplina dell’e-commerce è stata modificata dalla direttiva 2011/83/UE sui Diritti dei Consumatori, recepita dall’Italia col Decreto Legislativo 21 del 21 febbraio 2014, entrato in vigore dal 14 giugno, che ha modificato il Codice del Consumo (D. Lvo 6 settembre 2005 n. 206) e con il quale sono state apportate delle significative modifiche al Codice del consumo, con riferimento alle sezioni da I a IV contenute nel Capo I (ora rubricato «Dei diritti dei consumatori nei contratti»), Titolo III, Parte III (artt. 45-67).
Le principali novità sono le seguenti:
a) la previsione di maggiori obblighi, in capo al venditore, di informazione precontrattuale da fornire all’acquirente/consumatore nei contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
b) il diritto di recesso riconosciuto all’acquirente/consumatore, è reso possibile entro un termine più ampio (da 10 a 14 giorni). In caso di omessa comunicazione all’acquirente/consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dai previgenti 60 giorni dalla conclusione del contratto (e dai 90 giorni dalla consegna del bene) al termine di dodici mesi;
c) in caso di esercizio del diritto “di ripensamento”, l’acquirente/consumatore potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”. Dal recesso del contratto deriverà il diritto dell’acquirente/consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati, compresi quelli relativi alle spese di consegna, proporzionalmente diminuito nel caso in cui l’acquirente/consumatore abbia utilizzato i beni per quanto necessario per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento;
d) l’esercizio del diritto di recesso da parte del acquirente/consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi comunitari;
e) per gli acquisti attraverso telefono non sarà più sufficiente il solo consenso (ancorché registrato come spesso accade con gli operatori dei call center) ma occorrerà che ci sia la conferma scritta, sia essa in forma cartacea o per e-mail;
f) nel caso di acquisti on line è richiesta una maggiore trasparenza delle spese: il venditore è tenuto a dichiarare i costi che l’acquirente/acquirente/consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione dei prodotti. In caso di mancata comunicazione tali costi di restituzione graveranno sul venditore;
g) l’esclusione della possibilità di imporre al acquirente/consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione dell’acquirente/consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;
h) le nuove disposizioni non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto ai profili tutelari previsti;
i) un ruolo determinante sarà rivestito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata a vigilare e a sanzionare eventuali violazioni delle norme introdotte con le modifiche al Codice del consumo;
l) la più forte tutela è quella riguardante le clausole vessatorie, secondo cui si presumono vessatorie sino a prova contraria una serie di clausole, aventi per effetto quello di alterare significativamente l’equilibrio dei diritti e degli obblighi del contratto a danno del acquirente/consumatore. L’acquirente/consumatore di oggetti d’arte gode quindi di una tutela più ampia rispetto alla disciplina standard prevista dal Codice Civile, dato che la parte “forte” del contratto non può esonerarsi da responsabilità nemmeno in caso di inadempimento per colpa lieve. Oltre a tali clausole sempre nulle, il Codice del Consumo prevede un numero più ampio di clausole che si presumono vessatorie. In tal caso per superare questa presunzione il venditore dovrà dimostrare che tali clausole sono state oggetto di trattativa individuale con l’acquirente/consumatore. Praticamente ciò comporta la necessità che siano approvate per iscritto dallo stesso acquirente/consumatore;
m) altro presidio alla tutela del collezionista è la disciplina prevista dalla garanzia nella vendita di beni di consumo, che impone al venditore di l’obbligo di consegnare all’acquirente/consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il venditore è quindi responsabile nei confronti dell’acquirente/consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si presentano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. In caso di difetti di conformità, l’acquirente/consumatore può alternativamente chiedere di riparare il bene o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, oppure richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. La durata della garanzia si estende sino a due anni dalla consegna del bene. Entro termine il venditore sarà responsabile nei confronti dell’acquirente/consumatore per ogni difetto di conformità del bene ai sensi del Codice del Consumo. Il acquirente/consumatore, per avvalersi di questa garanzia dovrà denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
n) il venditore deve, prima della conclusione del contratto, comunicare al collezionista le seguenti informazioni: l’identità del fornitore e il suo indirizzo reale, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, le spese di consegna, le modalità di pagamento, l’esistenza diritto di recesso o di esclusione dello stesso nei casi previsti dal codice del consumo, le modalità e tempi di restituzione di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, il ricorso all’utilizzo della tecnica di comunicazione distanza, la durata della validità dell’offerta e del prezzo, la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Inoltre, entro il momento della esecuzione del contratto, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo tutte le suddette informazioni, e si deve ulteriormente informare il collezionista anche relativamente a: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede del fornitore a cui l’acquirente/consumatore potrà presentare reclami, informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata superiore ad un anno.
Ovviamente, la disciplina tutelare è ben più ampia, sia all’interno che all’esterno del suddetto Codice; tuttavia, facendo riferimento a questo “corpus”, si consolidano almeno alcune “variabili” che devono necessariamente essere tenute presente da coloro che intendono rendere disponibili (qualunque sia la veste giuridica utilizzata) prodotti e/o servizi attraverso Internet x
4. Diritto di recesso
Ai fini che qui interessano, la novità più importante è sicuramente la modifica della disciplina sul diritto di recesso, cioè la possibilità a favore del collezionista o dell’appassionato che acquistano oggetti d’arte, di sciogliere il contratto sottoscritto, senza alcuna giustificazione e senza pagare alcuna penalità ( diritto di ripensamento).
Il nuovo testo di legge prevede un termine di 14 giorni dal ricevimento dell’opera d’arte, per esercitare il diritto di recesso. Il precedente testo prevedeva un termine più breve, di 10 giorni. Inoltre, nel caso il venditore (gallerista, mercante d’arte, antiquario ecc.) non adempia all’obbligo di informare collezionista o l’appassionato della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, il termine per esercitare questo diritto scade dopo 12 mesi.
Nel caso in cui l’acquirente/consumatore di oggetti d’arte si avvalga del diritto di recesso, il venditore dovrà rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal collezionista appassionato senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui è stato informato della decisione dell’acquirente/consumatore di recedere dal contratto, trattenendo il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni venduti oppure finchè l’acquirente/consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, da effettuarsi in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal contratto. Se i costi di spedizione sono a carico del acquirente/consumatore, questo dovrà essere chiarito in anticipo nel contratto.
E’ stata inoltre modificata la disciplina del passaggio del rischio sulla merce spedita da venditore a acquirente/consumatore. Nei contratti in cui è il venditore a spedire i beni, il rischio della perdita o del danneggiamento degli stessi, si trasferisce all’acquirente/consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso dei beni acquistati.
Sono state inoltre maggiormente dettagliate le informazioni precontrattuali che il venditore dovrà mettere a disposizione del potenziale cliente. Quest’ultimo dovrà sempre essere informato dei recapiti del venditore ( mail, fax, email), delle caratteristiche del bene acquistato, delle modalità di pagamento e della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, della garanzia sui beni o servizi venduti. Inoltre, il venditore dovrà sempre in modo chiaro e indistinto il costo totale dei beni o servizi acquistati comprensivo delle imposte, delle spese di spedizione e restituzione del bene, oltre a quello dei servizi aggiuntivi richiesti dall’acquirente/consumatore. Se il venditore non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive e sulle spese di restituzione del bene, l’acquirente/consumatore non è tenuto a sostenere questi costi.
Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che comportano per l’acquirente/consumatore l’obbligo di pagare al momento dell’adesione, il venditore dovrà rendere chiaro tale obbligo a carico del acquirente/consumatore, riportando la dicitura “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente anche nel pulsante virtuale di ordinazione del bene.
Nel caso di beni acquistati tramite la compilazione di moduli o formulari on line, il venditore non potrà più preselezionare delle opzioni relative a costi o servizi aggiuntivi, ma dovrà essere l’acquirente/consumatore a scegliere e selezionare espressamente l’opzione.
Infine, riguardo l’utilizzo di mezzi di pagamento come carte di credito, il venditore non può imporre al acquirente/consumatore spese ulteriori o maggiorate per l’uso di tali strumenti, o comunque tariffe superiori da quelle sostenute dal venditore stesso.
Riguardo il foro competente, questo viene stabilito dal Codice del Consumo, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto, nel luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente/consumatore, se ubicati nel territorio dello stato.
5. CONCLUSIONI
Il web è sempre più uno strumento determinante per il mercato dell’arte, per la comunicazione e le strategie di business nel settore artistico-culturale.
Più della metà delle vendite d’arte online sono guidate dalla rapida crescita di piattaforme d’arte e da case d’asta online pure-play come 1stdibs, Auctionata e Paddle8, aggregatori di aste come The-saleroom.com, LiveAuctioneers.com e Invaluable.com e anche tradizionali case d’asta come Sotheby e Christie. Le vendite online generate da queste aziende rappresentano una stima del 58% dei $ 3.27 miliardi totali per le vendite onlinexi.
Sempre più collezionisti o appassionati d’arte, hanno riconosciuto che i social media hanno influenzato i loro acquisti d’arte. Questo influsso rimane particolarmente elevato nel segmento dei nuovi acquirenti d’arte, dove il 38% dei nuovi collezionisti hanno confermato che i social media ha un forte impatto su di loro, analizzando le abitudini e determinando la loro scelta su quando e cosa comprare.
Le gallerie stanno rapidamente adattando le loro strategie di marketing al fine di promuovere l’azienda e i suoi artisti su questi canali.
Nonostante i risultati positivi evidenziati nel 2016, l’Italia è sempre qualche passo indietro rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda strategie di marketing e di comunicazione online applicate al settore arte e cultura. Tale “arretratezza” è da ricercare in una incomprensione della cultura digitale e dei suoi vantaggi, una limitata conoscenza della materia e una generale carenza di figure specializzate nelle istituzioni pubbliche e private che sia in grado di applicare la trasformazione digitale al mondo artistico-culturalexii.
i Cfr. Deloitte, “Art e Finance 2016”
ii Cfr. Rory Blain direttore di s[edition]
iiiCfr. F. Fabris, L’ACQUISTO DI OPERE D’ARTE “ON LINE”: CARATTERI E FORME DI TUTELA PER IL COLLEZIONISTA
iv Cfr. Eugenio Re Rebaudengo, fondatore di artuner
vCfr. B. Saetta, Aspetti giuridici dell’e-commerce.
viCfr. FORMICHELLI, 2001, p. 37.
vii Cfr. B. TASSONE, Vendita a distanza, in «I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale», E. M. TRIPODI, B. TASSONE, (a cura di), La vendita, XV, Tomo I, Torino, Utet Editore, 2004, pp. 307-381.
viiiCfr. B. Saetta, op. cit.
ixCfr. LeggiOggi.it “I contratti conclusi in rete e la tutela del consumatore digitale”
x Cfr. O. Calliano, I diritti dell’acquirente online e dell’utente di servizi telematici. Dalla normativa comunitaria al diritto europeo telematico, in AA.VV., La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico, a cura di E. Tosi, Milano, 2012, p. 51 ss.
xiCfr. Paola Sacconi, Il mercato dell’arte online nel 2016
xii Cfr. Paola Sacconi, op. cit.
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