IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE DI OPERE D’ARTE FIGURATIVE
di Pierluigi Farina, Avvocato del foro di Rimini Sommario: 1. Il diritto di riproduzione – 2. Diritto di riproduzione e vendita dell’opera.
1. Il diritto di riproduzione
Il diritto di riproduzione è un diritto patrimoniale d’autore che consiste nella facoltà esclusiva di moltiplicare in copie l’opera in qualunque modo o forma ed è disciplinato in Italia dall’art. 13 della Legge sul Diritto d’Autore che recita testualmente: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.
Il diritto di riproduzione, inizialmente riferito alla sola riproduzione a stampa, si è esteso per comprendere le più diverse forme di riproduzione, sviluppate grazie all’evoluzione tecnologica: la fotografia, la cinematografia, la riproduzione radiofonica, via cavo, digitale, e così via, compreso il diritto di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata1.
La posizione soggettiva maggiormente interessata dalla riproduzione dell’opera d’arte è quella del suo autore, ma non è la sola, vi sono però anche altri soggetti interessati dalla riproduzione, ossia coloro che possono vantare un rapporto giuridico o di fatto con l’opera, ad esempio: l’erede, l’acquirente, il donatario, il gestore dell’opere.
Tradizionalmente il concetto di riproduzione è sempre stato limitato alla realizzazione di copie permanenti e fissate su di un supporto materiale che rende percepibile l’opera, e mai applicato alla comunicazione dell’opera mediante esecuzione rappresentazione e recitazione o diffusione a distanza.
Con l’avvento del mondo digitale la copia (intesa quale esemplare materiale) non è più identificata con il supporto che la contiene e non è più necessaria ai fini della fruizione dell’opera.
L’articolo 13 è stato riformato dal D. Lgs. 68/03., di recepimento della Direttiva 29/01/CE. Nella nuova veste della norma è distinta la riproduzione “diretta” da quella “indiretta”, intesa come la fissazione del fonogramma o della trasmissione di una radiodiffusione o di un’altra forma di comunicazione o trasmissione dell’opera, “in qualunque modo o forma”, pertanto sia riproduzione in uno o più esemplari su qualunque tipo di supporto sia il passaggio dall’una all’altra forma, con un elenco da sempre considerato non esaustivo di modi di riproduzione dell’opera, “in tutto o in parte”, lasciando sempre aperta la questione della portata quantitativa/qualitativa della riproduzione parziale, “temporanea o permanente”2.
Il requisito della fissazione distingue la riproduzione dalle altre forme di utilizzazione dell’opera, che si realizzano in forma “immateriale”.
Il diritto cade non solo sull’opera nel suo complesso, ma anche su ciascuna delle sue parti, frazioni o frammenti; esso abbraccia anche tutte le successive riproduzioni della stessa che l’autore o il cessionario del diritto (colui che ha acquistato il diritto di riprodurre dall’autore) pongano nuovamente in commercio sotto forma di riedizioni e di copie, anche se contenenti aggiunte, riduzioni, miglioramenti o altro3.
Se le modificazioni sono di tale natura da doversi considerare come elaborazioni, oppure contengono nuovi elementi di creazione individuale da dar origine a opere nuove, esse formeranno oggetto di un separato diritto di autore che darà luogo a un nuovo diritto di riproduzione.
La riproduzione illecita, cioè senza il consenso dell’autore, in qualunque forma essa avvenga, è sanzionata sia penalmente che civilmente. Si ha riproduzione illecita anche quando il contraffattore fabbrichi gli esemplari riproducenti l’opera senza porli in vendita.
2. Diritto di riproduzione e vendita dell’opera
Dopo tale premessa di ordine generale, occorre chiarire come con la vendita dell’opera d’arte non si trasferiscono automaticamente anche i relativi diritti patrimoniali d’autore sull’opera, tra cui anche quello di riproduzione. Ciò discende dall’art. 109 LdA che dispone “la cessione di uno o più esemplari non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge”.
L’artista non cede automaticamente il diritto di riproduzione al collezionista al momento dell’acquisto, come si evince dall’art. 109 dalla legge sul diritto d’autore. Infatti, con l’acquisto si trasferisce esclusivamente il diritto di proprietà e non quello di riproduzione dell’opera, salvo previsto diversamente.
L’acquirente di un’opera d’arte figurativa che abbia acquistato l’opera mediante un contratto di compravendita che trasferisca esclusivamente la proprietà senza regolare in alcun modo l’aspetto dei diritti d’autore, non potrà liberamente riprodurre l’opera acquistata ad esempio in occasione di mostre, cataloghi, eccetera, dovendo, di volta in volta, richiedere al titolare del diritto d’autore, ossia all’artista o ai suoi eredi, l’autorizzazione alla riproduzione4.
Parimenti, per quanto concerne l’opera d’arte, la galleria o la casa d’aste dovranno richiedere l’autorizzazione alla riproduzione al titolare del relativo diritto, che potrebbe essere o l’artista o l’attuale proprietario, in caso tale diritto sia stato ceduto al momento della vendita. Nel caso in cui il titolare sia l’artista o i suoi eredi, gli utilizzatori dovranno domandare l’autorizzazione alla riproduzione alla società di gestione collettiva dei diritti d’autore cui l’artista ha eventualmente aderito5.
I diritti patrimoniali d’autore sono tra loro indipendenti ai sensi dell’art. 19 LdA e pertanto il trasferimento di un diritto patrimoniale quale quello di riproduzione, non comporta la cessione di altri diritti (ad esempio, quello di comunicazione al pubblico o di elaborazione dell’opera) e viceversa.
Con riferimento alle modalità di cessione, si ricorda, inoltre, che l’art. 110 LdA prescrive che la trasmissione dei diritti d’autore debba essere provata per iscritto dal titolare.
Tale diritto rappresenta uno dei diritti fondamentali all’interno delle facoltà di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno da parte dell’autore.
Tuttavia, sebbene il diritto di riproduzione di opere dell’ingegno sia una esclusiva di carattere patrimoniale, occorre tener conto che qualsivoglia riproduzione anche se autorizzata dal titolare del diritto o anche nei casi in cui tale autorizzazione non sia necessaria, dovrà avvenire nel rispetto dei diritti morali dell’autore.
A tal proposito, oltre al diritto di paternità – ossia il diritto ad essere menzionato come autore dell’opera riprodotta – l’autore o i suoi eredi potranno invocare il diritto morale d’integrità dell’opera per contestare una riproduzione che considerino lesiva dell’onore e della reputazione dell’artista6. L’articolo 20 LdA dispone, infatti, che “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione”.
E’ quindi consigliabile al momento di vendita di un’opera d’arte figurativa prevedere un contratto scritto di cessione che disponga il trasferimento dei singoli diritti d’autore che si desidera trasferire.
1A. Santarelli, Il diritto di riproduzione per le opere d’arte figurativa, BusinessJus, 2016.
2G. D’Ammassa, Il diritto di riproduzione, Dirittodautore.it, 2014.
3op. cit.
4N. Maggi, Esporre e pubblicare le opere della vostra collezione: siete sicuri di poterlo fare?, collezionedatiffany.com, 2016.
5Op. cit.
6Op. cit.
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